MANCATA AUDIZIONE EX ART. 18 L. 689/81: CASS. CIV., I, 07/09/23 N° 26050

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E’ VALIDA L’ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA SENZA EFFETTUARE L’AUDIZIONE RICHIESTA DALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 18 L. 689/81?

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LA NORMATIVA

Art. 18  L. 689/81 “Ordinanza-ingiunzione”

“1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’o.rgano che ha redatto il rapporto.

omissis”.

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LA GIURISPRUDENZA

Bisogna ricordare come fino al 2010 la giurisprudenza ha avuto un orientamento costante ritenendo che si avesse l’obbligo di procedere all’audizione della parte che ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che l’omessa audizione del richiedente avrebbe comportato la invalidità del provvedimento sanzionatorio.

La questione è stata oggetto di pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno determinato un radicale cambiamento del precedente indirizzo con la sentenza Cass., S.U.,  28/01/10 n° 1786, con affermazione che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

Si leggano, a titolo esemplificativo, in tal senso:

Non si discosta dai precedenti e conferma l’attuale indirizzo giurisprudenziale la recente CASS. CIV., I, 07/09/23 N° 26050 nella quale si legge che “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall’art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell’ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e,  comunque, dalla sua violazione non consegue l’effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell’interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. …”

Giovanni Paris

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