QUALE VALORE GIURIDICO HANNO LE DICHIARAZIONI DI UN APPARTENENTE ALLA FORZE DI POLIZIA FUORI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA CONTESTAZIONE A SUO CARICO DI ILLECITO PER VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA?
Interessante sentenza della Suprema Corte in ordine alla domanda se le dichiarazioni fornite da parte di soggetto appartenente alle Forze di Polizia, ma fuori servizio, in occasione di contestazione nei suoi confronti di violazione a norme del Codice della Strada, rivestano lo stesso valore probatorio del verbale di accertamento degli operatori di polizia stradale, che è sostenuto da fede privilegiata e a cui è attribuito valore di piena prova fino a querela di falso.
Il pronunciamento di CASS. CIV., VI, 21/11/22 N° 34156 (scarica e leggi) chiarisce che “…a fronte della contestazione di un illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada, tale qualità non può essere di certo invocata al fine di attribuire alle dichiarazioni difensive…del trasgressore la medesima efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti ai suoi danni così come contenuti nel relativo verbale. …”, confermando quindi la sentenza della Corte d’Appello, per la quale non ha rilievo “…il fatto che l’appellante fosse un carabiniere diretto a prendere servizio in caserma in quanto, non viaggiando per ragioni di servizio o nell’esercizio delle sue funzioni, le sue “dichiarazioni difensive”, contrarie a quelle dell’accertatore, “non possono essere assistite dalla medesima pubblica fede” né possono infirmare “la pubblica fede del verbale di accertamento”. …”.
Giovanni Paris
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