QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE “GUARDIE ZOOFILE”: CASS. PEN., III, 17/02/21 N° 6146 – CONSIGLIO DI STATO, III, 21/06/22 N° 5202

Corso per guardie zoofile contro il maltrattamento degli animali - Prima  Treviglio

LE GUARDIE ZOOFILE SVOLGONO FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIVESTENDO PERTANTO LA RELATIVA QUALIFICA?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, comma 2 “Vigilanza” L. 20/07/04 n° 189
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 27  “Vigilanza venatoria” L. 11/02/92 n° 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

1.  La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a)  agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b)  alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2.  La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

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LA GIURISPRUDENZA

ENPA Guardie Zoofile Roma

Sull’argomento particolarmente importante è la sentenza Cass. Pen., III, 17/02/21 n° 6146, da leggere tutta e con attenzione, per il puntuale richiamo alle diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo e per lo sviluppo logico-giuridico che sorregge il pronunciamento, la Corte premette che  è “…consapevole dell’esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle competenze delle guardie zoofile: secondo alcune pronunce, infatti, le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria, per il solo fatto che è a loro affidata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli “animali da affezione”, in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica; viceversa, secondo un diverso approdo interpretativo, le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche nel caso in cui svolgano attività di vigilanza sulla fauna selvatica. …”.

Il Supremo Consesso ha chiarito che in tema di caccia, alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce della L. n. 189 del 2004, art. 6 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica. Tuttavia, le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 28, commi 1 e 5, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”, e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti, aggiungendo che i poteri di polizia amministrativa delle guardie zoofile delle associazioni volontarie di protezione sono ricollegati alla normativa regionale, in virtù di quanto stabilito dall’art. 27 della legge statale n. 157/1992.

Si legga anche Cass. Pen., III, 06/04/21 n° 12961.

Si veda infine altresì la recente sentenza del Consiglio di Stato, III, 21/06/22 n° 5202 la quale ricorda che “…La questione riguardante i poteri degli operatori, volontari e non, nel settore della tutela degli animali e del patrimonio zootecnico (tra i quali rientrano anche le guardie giurate al servizio dell’ENPA) è stata esaminata più volte dalla giurisprudenza amministrativa e penale, che ha focalizzato l’attenzione sulla portata delle diverse norme succedutesi nel tempo…” e che “…Il risultato ermeneutico cui è approdata la giurisprudenza è nel senso di riconoscere agli agenti dell’ENPA estesi poteri, comprensivi anche delle attribuzioni degli agenti di polizia giudiziaria, nel solo ambito della protezione degli animali di affezione…”, specificando che “…a tale riguardo, secondo l’Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003, recepito con DPCM 28 febbraio 2003, si intende “da compagnia” (o da affezione) “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”…”, mentre“…per quanto riguarda, invece, il più ampio settore della tutela degli animali in generale (riguardante, fra l’altro, i campi dell’attività venatoria, della conservazione della fauna selvatica, dello svolgimento della zootecnia, dell’itticoltura e della pesca, nonché dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e dello spettacolo;), tali soggetti restano titolari di meri poteri di polizia amministrativa, qualora la normativa statale o regionale preveda tali attribuzioni…”.

La conclusione quindi è che le “…guardie giurate possono eccezionalmente assumere i poteri tipici della polizia giudiziaria (di cui agli artt. 55 e 57 c.p.p.) con riguardo al ristretto ambito della protezione degli animali di affezione, così delimitando i poteri che altre fonti hanno riconosciuto alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute…,la norma delinea la competenza delle guardie giurate, stabilendo che – per il solo limitato ambito della protezione degli animali di affezione – tali soggetti sono dotati anche dei poteri di polizia giudiziaria….

Giovanni Paris

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