RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI E CRITERI DI UTILIZZO PER CIRCOLAZIONE DI PROVA – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10/11/22 PROT. 300/STRAD/1/0000037301.U/2022

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E’ LEGITTIMO L’USO DELLA “TARGA PROVA” SU VEICOLI IMMATRICOLATI?

La risposta è AFFERMATIVA, ma fino a non molto tempo fa non era chiaro se l’uso fosse legittimo e ciò per una diversa opinione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che era per la positiva e del Ministero dell’Interno che era per la negativa, sostenuta quest’ultima anche da pronunce della Corte di Cassazione.

Ma andiamo con ordine.

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RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUALI

L’art. 1, comma 3 del D.L. 10/09/21 n° 121
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” recita:

L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.”.

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I PRECEDENTI MINISTERIALI

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva affermato la possibilità di utilizzare la targa prova anche su veicoli immatricolati con la nota prot. n° 4699/M363 del 04/04/04.

Il Ministero dell’Interno invece aveva affermato che la circolazione con targa prova riguardasse solo i veicoli non immatricolati con PARERE DEL 30-03-18.

Stante la situazione in essere il Ministero dell’Interno aveva diramato successivamente la CIRCOLARE DEL 30-05-18 nella quale si prendeva atto del contrasto, convenendo di rimettere la questione al Consiglio di Stato affinché emettesse un parere sulla legittimità della prassi in uso di consentire la circolazione con targa prova anche ai veicoli immatricolati e invitando gli organi di controllo a non adottare provvedimenti sanzionatori in attesa del rilascio del richiesto parere.

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LA GIURISPRUDENZA

In attesa del parere del Consiglio di Stato però la giurisprudenza si pronunciava rinnovando precedenti decisioni, si legga Cass. Civ., III, 25/08/20 n° 17665 per la quale non è legittimo l’uso della targa prova su auto immatricolate affermando che “…La targa prova rappresenta…una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo…”, quindi se “…il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore…”.

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CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10/11/22 PROT. N° 300/STRAD/1/0000037301.U/2022

Ora la situazione è risolta sulla base dell’intervento normativo in testa riportato.

Si registra la circolare sopra indicata CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10-11-22 PROT. 300-STRAD-1-0000037301.U-2022 – Circolazione di prova – DPR n. 474/2000 – Termini per il rinnovo delle autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo. con la quale si trasmette la nota n° 33233 del 24/10/22 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che fornisce chiarimenti in ordine all’utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ambedue i dicasteri ribadiscono l’utilizzo della targa prova anche per i veicoli immatricolati, anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Giovanni Paris

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