POSSIBILITA’ DI ADIBIRE MINORI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI

Corso-Barman

E’ POSSIBILE ADIBIRE UN MINORENNE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI?

Il nostro ordinamento giuridico prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni con un trattamento sanzionatorio diversificato se il minorenne ha meno di 16 anni (sanzione penale) o più di 16 anni (sanzione amministrativa).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni normative sono le seguenti:

Art. 689 “Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente” del Codice Penale

“L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall’esercizio.”

Art. 14-ter.Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori” della L. 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”.

“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra (parole inserite dall’art. 12/2 D.L. 14/17) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.”.

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Queste norme sono conosciute, ma ne è vigente un’altra, un pò dimenticata, inserita nel regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. R.D. 635/40, la cui violazione costituisce reato contravvenzionale e che ha l’intento di evitare qualsiasi occasione di contatto del minorenne con le bevande alcoliche e con essa la possibilità da parte dello stesso della loro assunzione:

Art. 188

“I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio”.

L’articolo prevedeva altri due commi

Tale divieto può essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell’esercente, con lui conviventi ed a suo carico”

che sono stati abrogati dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.P.R. 28/05/01, n° 311.

Giovanni Paris

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