incidente stradale

AGGRAVANTE ART. 186/2BIS C.D.S. – CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA INCIDENTE STRADALE: CASS. PEN., IV, 11/01/23 N° 595

Incidente stradale, esce di strada e si schianta contro la recinzione: è  grave

SI APPLICA L’AGGRAVANTE PREVISTA DALL’ART. 186/2BIS DEL C..D.S., CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE, ANCHE NEL CASO IN CUI LO STESSO NON ABBIA URTATO VEICOLI O PERSONE E CAUSATO LORO DANNI?

L’art. 186  “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, comma 2-bis prevede che  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222″.

La risposta alla domanda è collegata al concetto di “incidente stradale”, a cui viene riconosciuto un significato ampio, come dimostra ancora una volta il Supremo Consesso con Cass. Pen., IV, 11/01/23 n° 595 per la quale “…ai fini dell’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 186C.d.S., comma 2-bis, “nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, anche nell’ambito di un parcheggio potenzialmente idonea a determinare danni…”.

Sulla definizione di incidente stradale si legga il precedente articolo NOZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”.

Giovanni Paris

NOZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”

Comportamenti da tenere quando si è coinvolti in un incidente stradale

In un articolo del novembre 2014 DEFINIZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”  (clicca e leggi) affrontammo la questione riguardante le situazioni che configurano il verificarsi di un incidente stradale e se esiste una sua definizione normativa.

Appurato che non esiste una definizione normativa di incidente stradale, sulla base del concetto di incidente stradale della Convenzione di Vienna del 1968 e di alcune sentenze della Corte di Cassazione, potemmo affermare che:

l’incidente stradale è un evento dannoso, negativo, involontario e accidentale:

– determinato dal comportamento umano per inadeguata condotta (azione o omissione) costituente violazione di norme di comportamento,
– che avviene sulla strada, sulle sue pertinenze o su altro luogo soggetto a pubblico passaggio (strada = area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, art. 2/1 C.d.S.) durante la circolazione stradale ,
– coinvolgendo pedoni, veicoli e animali e che turba la normale e regolare circolazione stradale ,
– determinando un evento dannoso per le cose, gli animali e le persone.

In un recente pronunciamento il Supremo Consesso Cass. Pen., Sez. VII, 24/6/2022, n° 24483 (clicca e leggi) è tornato sull’argomento confermando il concetto “ampio” di incidente stradale:

“…la nozione di incidente…ricorre certamente nel caso che lo riguarda (perdita di controllo del mezzo, urto contro il guard rail e posizionamento finale del veicolo sulla sede stradale): solo per citare un recente episodio, la Corte regolatrice, richiamando la nozione di incidente stradale ricavabile dalla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 (secondo la quale costituisce sinistro stradale “un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone”), ha riconosciuto l’aggravante in un caso nel quale un motociclista aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872). La turbativa alla circolazione stradale, del resto, non significa che ciò comporti necessariamente un’interazione di qualsiasi genere tra il veicolo protagonista dell’evento ed altri veicoli, essendo sufficiente che la condotta alla guida del soggetto responsabile cagioni un’anomalia, o comunque una soluzione di continuità nel normale flusso del traffico veicolare: il che può certamente ravvisarsi anche nell’uscita di strada di un’autovettura, a nulla rilevando che quest’ultima resti o meno sulla sede stradale o si porti verso un’area ove non vi sono altri veicoli in transito. Tale aspetto é da tempo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che é sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose (Sez. 4, Sentenza n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419).”

Giovanni Paris