SI APPLICA L’AGGRAVANTE PREVISTA DALL’ART. 186/2BIS DEL C..D.S., CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE, ANCHE NEL CASO IN CUI LO STESSO NON ABBIA URTATO VEICOLI O PERSONE E CAUSATO LORO DANNI?
L’art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, comma 2-bis prevede che “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222″.
La risposta alla domanda è collegata al concetto di “incidente stradale”, a cui viene riconosciuto un significato ampio, come dimostra ancora una volta il Supremo Consesso con Cass. Pen., IV, 11/01/23 n° 595 per la quale “…ai fini dell’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 186C.d.S., comma 2-bis, “nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, anche nell’ambito di un parcheggio potenzialmente idonea a determinare danni…”.
Sulla definizione di incidente stradale si legga il precedente articolo NOZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”.
Giovanni Paris