PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 304 DEL 30/12/22 LA L. 199/22 DI CONVERSIONE DEL D.L. 162/22 IL CUI ART. 5 “NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI” AVEVA INTRODOTTO AL CODICE PENALE L’ART. 434-BIS “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” PENSATO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEI RAVE PARTY. IL COMMA 1 DELL’ART. 5 E’ STATO SOSTITUITO DAL TESTO SOTTORIPORTATO INSERENDO AL CODICE PENALE DOPO L’ART. 633 IL NUOVO ART. 633-BIS.
Art. 633-bis “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”.
“Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.
Giovanni Paris