CENSURE RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA PREFETTURA PER VIOLAZIONE AL C.D.S.: CASS. CIV., VI, 23/01/23 N° 2021

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IN CASO DI RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER VIOLAZIONE AL C.D.S. POSSONO ESSERE RIPROPOSTE CENSURE SOSTANZIALI GIA’ FORMULATE IN SEDE DI PRECEDENTE RICORSO AMMINISTRATIVO AL PREFETTO, ESSENDO IL RICORSO GIURISDIZIONALE ALTERNATIVO A QUELLO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 204BIS C.D.S.?

L’art. 204-bis  “Ricorso in sede giurisdizionale” del Codice della Strada prevede:

Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150″.

La risposta è affermativa, in quanto la alternatività prevista dall’art. 204-bis C.D.S riguarda il ricorso contro il verbale, il ricorso contro l’ordinanza ingiunzione ha per oggetto altro provvedimento e in quella sede possono essere riproposte le censure sostanziali formulate in sede di precedente ricorso amministrativo al Prefetto, quindi non solo per vizi formali riguardanti la ordinanza ingiunzione.

Quanto sopra risulta da pronuncia della Cass. Pen., VI, 23/01/23 n° 2121 la quale rileva come la normativa è chiara “…nel prevedere che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento (art. 204 bis CDS), ma resta che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all’esito del procedimento regolato dall’art. 204 CDS, il sanzionato può sempre proporre l’opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 205 CDS (attualmente regolata dall’art. 6 D.LGS. 150/2011), e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte)….”

e che

“…L’esperimento del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento, consentito dall’art. 203 D.lgs. 285/1992 non comporta la definitività e l’incontestabilità della sanzione, impedisce di formulare con l’opposizione all’ordinanza ingiunzione tutte le censure che riguardino il corretto esercizio del potere sanzionatorio. …”.

Giovanni Paris

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