AUTOVELOX “MOBILE” E PRESEGNALAMENTO: CASS. CIV., II, 26/01/23 N° 2384

Area Scout - Scout speed

I DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ INSTALLATI A BORDO DI VEICOLI PER LA MISURA DELLA VELOCITA’ IN MANIERA DINAMICA OVVERO AD “INSEGUIMENTO” DEVONO ESSERE PRESEGNALATI?

I riferimenti normativi sono i seguenti.

L’art. 142/6-bis  del C.d.S. prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

L’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007 “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” stabilisce che Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento»”.

La risposta è affermativa, non esistono eccezioni,  ed essa ci arriva da Cass. Civ., II, 26/01/23 n° 2384 “…l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis cod. strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l’individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie; nel caso di specie, l’art. 142, comma 6 bis cod. strada rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione…”

Si ricorda che Cass. Civ., II, 22/10/21 n° 29595 aveva già trattato della questione se gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica” fossero esonerati dall’obbligo di presegnalazione come previsto dall’art. 3 del D.M. 15/08/07, fornendo risposta negativa, in quanto il disposto dell’art. 142, comma 6-bis C.d.S. prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e affermando che “…legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario;…”.

Giovanni Paris

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