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“SEMAFORI INTELLIGENTI” LIMITATORI DELLA VELOCITA’

Segnaletica

E’ POSSIBILE LA INSTALLAZIONE DEI COSIDDETTI “SEMAFORI INTELLIGENTI” DESTINATI A LIMITARE LA VELOCITA’ DEI VEICOLI?

Moltissimi sono i comuni che hanno installato quelli che sono stati definiti “semafori intelligenti” e che hanno lo scopo di limitare la velocità dei veicoli attivandosi nel momento che rilevano il superamento di un preimpostato limite.

A parte il fatto che non si comprende il perché vengano definiti “intelligenti”, in quanto tali apparecchiature non possiedono particolari  “qualità intellettive”, infatti se queste esistono vanno riconosciute allora a qualsiasi impianto e dispositivo elettronico/informatico che funziona mediante apposita programmazione, ma questo poco importa, la questione fondamentale è altra e cioè se la loro collocazione sia legittima, perché in merito esistono dei problemi; è vero che, come detto, moltissimi comuni li hanno installati, altri continuano ad impiantarli, ma è vero anche che molti altri li hanno disattivati o convertiti.

Come contenersi nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di appartenenza formuli la richiesta di impianto di tali apparecchiature, magari motivando che questi esistono da tempo in altri comuni e che risultano utili per la sicurezza stradale (aspetto questo che potrebbe anche starci)? Purtroppo quando viene fornita una risposta sulla impossibilità a procedere nel senso richiesto, quella viene presa negativamente e chi la formula viene etichettato (tristemente) come incapace, incompetente, financo di “mettere i bastoni tra le ruote” (sic!) su scelte buone e giuste. 

Ma andiamo con ordine, verificando il dato normativo esistente e come nel frattempo si è espresso il ministero competente.

L’art. 60Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi” della L. 29/07/10 n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” recita:

“1.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall’adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.”

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 27/04/17, n° 164 “Caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici” ( i cosiddetti “countdown”), ora sostituito dal D.M. 05/09/22 “Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali”.

Non sono invece stati adottati atti per gli impianti impiegati per regolare la velocità e per gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

Per quanto riguarda gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo bisogna sottolineare che da sempre il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (dal 2005) ha ritenuto che non sono conformi alle disposizioni normative vigenti gli apparecchi semaforici dotati di sistemi che determinano le fasi semaforiche in base alla velocità dei veicoli in avvicinamento, dichiarando altresì che sono anche pericolosi per la circolazione stradale.

L’art. 158 del Reg. di Esec. al Codice della Strada prevede che le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico (veicolare o pedonale) in una intersezione o in un tronco stradale, conseguentemente l’azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa.

Tali strumentazioni non sono omologate per regolare i tempi in base alla velocità dei veicoli, quindi come strumenti di limitazione della velocità, di conseguenza sia la produzione che il loro utilizzo risultano in violazione di legge e addirittura sanzionabili ai sensi dell’art. 45, commi 7 e 9 del Codice della Strada.

Il Ministero inoltre sottolinea come l’ente che impiega tali dispositivi si assume ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali incidenti stradali legati al funzionamento degli stessi.

Si riportano a seguire una serie di pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel senso sopra illustrato:

Si aggiunge anche il punto 8.8 ” Semafori “intelligenti” “ della “II° DIRETTIVA SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE” n° 777 del 27/04/06 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Infine a conferma della tesi ministeriale si legga la sentenza della Cass. Civ., II , 04-12-07 n. 26359 con la quale si afferma la illegittimità dell’uso dei semafori attivati dalla velocità dei veicoli in avvicinamento.

Giovanni Paris

DECRETO MINISTERIALE 05/09/22 IN MATERIA DI DISPOSITIVI COUNTDOWN SEMAFORICI

In arrivo i semafori con il conto alla rovescia anche per le auto. Ecco che  cosa cambia- Corriere.it

Firmato lo schema di decreto sui dispositivi countdown semaforici che individua le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l’installazione dei dispositivi countdown nei semafori stradali, prevedendo i casi in cui l’installazione dei dispositivi è obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari delle strade. 

Il Decreto contiene altresì un allegato tecnico con i requisiti funzionali dei countdown, le modalità di funzionamento e le diverse caratteristiche, le modalità di installazione.

Viene prevista infine l’installazione dei dispositivi entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per gli impianti semaforici esistenti, quando la installazione è obbligatoria.

D.M. 05/09/22

Giovanni Paris