DANNEGGIAMENTO DI MANIFESTI POLITICI E/O ELETTORALI: REATO O ILLECITO AMMINISTRATIVO?

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COSTITUISCE VIOLAZIONE DI LEGGE IL COMPORTAMENTO DI LACERARE, STACCARE O RENDERE COMUNQUE INSERVIBILI I MANIFESTI POLITICI O DI PROPAGANDA ELETTORALE?

Il dissenso politico può a volte manifestarsi anche attraverso le azioni sopra descritte. Cosa prevede il nostro ordinamento giuridico? Costituiscono esse violazione di legge?

La risposta è AFFERMATIVA, ma dobbiamo fare delle distinzioni in ordine alla normativa applicabile.

Andiamo con ordine.

La tutela giuridica si manifesta in due modi diversi e con la applicazione di due diverse disposizioni normative e ciò in relazione al momento in cui avviene la affissione:

  • se questa avviene nel periodo previsto e disciplinato dalla L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
  • se invece avviene in un periodo diverso da quello previsto per le consultazioni elettorali disciplinato dalla legge sopra citata.

PRIMA SITUAZIONE

L’art. 8 della L. L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” prevede che:

“Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.”

Successivamente il comma 17 dell’art15 L. 10/12/93, n° 515 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (€ 103,00) a lire due milioni (€ 1.032,00).

L’art. 15 comma 19 della L. 515/93 ha previsto inoltre che per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alla L. 212/56 si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 689/81, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l’articolo 16 della medesima L. 689/81, pertanto nel verbale saranno indicati i limiti edittali con espressa indicazione che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Autorità competente a cui indirizzare scritti difensivi, a ricevere il rapporto e a emettere ordinanza di arcchiviazione/ingiunzione è il Prefetto.

SECONDA SITUAZIONE

Al di fuori del periodo temporale in cui le affissioni di propaganda elettorale devono essere fatte negli appositi spazi destinati a tal scopo ai sensi della L. 212/56, è possibile la affissione di materiale di propaganda politica o elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni. 

In tal caso nell’ipotesi di compimento delle azioni in discussione è applicabile l’art. 664 comma 2 del Codice Penale.

Art. 664 Codice Penale “Distruzione o deterioramento di affissioni”.

“Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.”

Tale articolo è stato modificato dall’art. 48 del D.Lgs. 30/12/99 n° 507 che ha disposto la depenalizzazione delle fattispecie illecite fino a qual momento previste come reati contravvenzionali, pertanto ora illeciti amministrativi regolati dalla L. 689/81.

Per la violazione al comma 2, di nostro interesse, è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81 di una somma pari a € 102,00.

Autorità competente a cui indirizzare scritti difensivi, a ricevere il rapporto e a emettere ordinanza di arcchiviazione/ingiunzione è il Prefetto.

Importante verificare in entrambe le ipotesi se i fatti possano avere le condizioni per costituire violazione all’art. 294 del Codice Penale.

Art. 294 Codice Penale “Attentati contro i diritti politici del cittadino”.

“Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Giovanni Paris

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