LA “REITERAZIONE” EX. ART. 8-BIS L. 689/81: APPLICAZIONE GENERALE? – CASS. 22/08/22 N° 25079

SANZIONI AMMINISTRATIVE: Principi e procedure del sistema sanzionatorio |  CULTURA DELLA LEGALITA'

L’IPOTESI DELLA “REITERAZIONE”, PREVISTA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE, PER IL SUO CONFIGURARSI SOTTOSTA SEMPRE A QUANTO STABILITO DALL’ART. 8-BIS DELLA L. 689/81 O IN RAGIONE DELLA “SPECIALITA'” DELLA MATERIA TRATTATA NE E’ SVINCOLATA ?

RISPOSTA: Si applica sempre l’art. 8-bis della L. 689/81, salva diversa specifica previsione normativa, come risulta dalla sentenza della Cass. Civ. II del 22/08/22 n° 25079, di cui si riporta sotto il passaggio principale.

Ma andiamo con ordine. 

L’art. 8 bis della L. n. 689/81 “Reiterazione delle violazioni” è stato introdotto dal D. Lgs. n° 507/99 e così recita:

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.”

La norma detta i principi e le condizioni generali per individuare l’istituto giuridico della “reiterazione” e per il suo verificarsi, salvo che speciali disposizioni di legge dispongano altrimenti.

La reiterazione, si badi bene, non consiste nella semplice ripetizione, commissione di comportamenti illeciti da parte dello stesso soggetto, ma è qualcosa di più complesso.

In base al primo comma si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, il soggetto commette un’altra violazione della stessa indole.

Ne consegue che per poter parlare tecnicamente di reiterazione occorre l’esistenza di tre presupposti:

– un provvedimento esecutivo;
– il trascorrere di un arco temporale massimo di cinque anni;
– la commissione di altra violazione della medesima indole.

La reiterazione pertanto dipende innanzitutto dall’esistenza di un provvedimento esecutivo (es. ordinanza ingiunzione non più opponibile).

Quando la violazione è stata accertata con provvedimento esecutivo la reiterazione viene ad esistenza se nei successivi cinque anni dal fatto lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole.

Per violazione della stessa indole si intende:

a) violazione della medesima disposizione già violata in precedenza (reiterazione specifica).
b) violazione di disposizioni diverse purché per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentino una sostanziale omogeneità rispetto alla precedente.

Essa non opera inoltre quando sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione.

I presupposti e le condizioni per aversi reiterazione hanno valore generale e si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni normative la prevedano, salvo che sia diversamente stabilito, questo è stato affermato dalla Cass. Civ. II del 22/08/22 n° 25079 (scarica e leggi):

“…La legge 689/1981 contiene la disciplina generale sul procedimento sanzionatorio amministrativo e, come previsto nel relativo articolo 11, le disposizioni di cui al Capo I (ivi compreso l’art. 8 bis) «si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro». Deve pertanto ritenersi che l’aggravamento delle sanzioni previsto da una disciplina di settore per il caso in cui uno stesso illecito venga compiuto più volte rientri tra gli “effetti” a cui fa riferimento l’art. 8 bis della l. 689/1981 là dove, nel comma 5, recita «la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce», subito prima di precisare che la stessa «non opera nel caso di pagamento in misura ridotta» La lex specialis idonea a neutralizzare la disposizione di cui al suddetto articolo 8-bis, comma 5, L. 689/1981, in sostanza, dovrebbe essere una disposizione specificamente regolatrice degli effetti del pagamento in misura ridotta sull’illecito... .”

Giovanni Paris

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