OBBLIGO DI DOTAZIONE E DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTO DI IDENTITA’/RICONOSCIMENTO

CIE

Medesimo argomento fu trattato nel giugno 2014 con l’articolo dal titolo OBBBLIGO DOTAZIONE DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE.

Ritorniamoci per puntualizzare e approfondire alcuni aspetti della questione e verificare come si è pronunciata la più recente giurisprudenza.

Il nostro ordinamento giuridico prevede un generale obbligo di dotarsi/possedere e di esibire un documento di identità/riconoscimento ai fini della identificazione? (Quindi escluse altre finalità a cui tendono il possesso e la esibizione, come ad esempio quelli relativi alla patente di guida, che ovviamente occorre ottenere e avere con sé al fine di accertare da parte degli organi di controllo il conseguimento del titolo abilitativo quando si è alla guida di un veicolo a motore).

Il cittadino comune ritiene esistente tale duplice obbligo, ma gli operatori del diritto e gli organi di polizia sanno che così non è.

In effetti il nostro ordinamento giuridico prevede l’obbligo di “dichiarare le proprie generalità”, obbligo previsto nell’art. 651 c.p. “Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”, il quale stabilisce che “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

E’ vero che si può soddisfare l’obbligo suddetto anche mediante la esibizione di un documento di identità/riconoscimento, ma l’art. 651 c.p. pretende, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, solo che il soggetto dichiari gli elementi indicati nella norma, ma non che avvenga la esibizione sopra indicata.

La normativa vigente disciplina esplicitamente due soli casi di obbligo di dotazione e di esibizione:

  • il primo è previsto dall’art. 4 del T.U.L.P.S. disponendo che “L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.”,
  • il secondo è previsto dall’art. 6/3 del T.U. sull’immigrazione D.Lgs. 286/98 il quale prevede che “…Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. …”

Ancora, l’art. 294 del Reg. Esec. T.U.L.P.S. recita: La carta d’identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degIi agenti di pubblica sicurezza.”.

Qual è l’ambito di applicazione di tale ultima disposizione? Dall’espressione letterale della norma essa sembra avere una applicazione generale, quindi tutti avrebbero l’obbligo di esibizione della carta di identità o di un documento equipollente, ma la conclusione è corretta? Abbiamo utilizzato “sembra” e il condizionale perché la disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art. 4 del T.U.L.P.S., con la conseguenza che l’obbligo andrebbe circoscritto alla ipotesi di mancata esibizione della carta di identità da parte dei soggetti obbligati a munirsene (persone pericolose e sospette) N.B. Per completezza di analisi però non si comprende quali siano i casi pratici di sua applicazione quando la norma si riferisce ai “titoli equipollenti”, estranei all’obbligo di dotazione dell’art. 4 del T.U.L.P.S. che cita solo la carta di identità.

Nel senso sopra descritto si veda Cass. Pen., Sez. VI,14/07/89 n° 10378 dalla quale può essere tratta la seguente massima: “Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra – ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) – gli estremi del reato di cui agli artt. 4 del T.U. della legge di P.S. (R.D. n. 773 del 1931) e 294 del relativo regolamento (R.D. n. 635 del 1940) e non già quello previsto dall’art. 651 cod. pen., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. con quella preveduta dalla legge di pubblica sicurezza.”.

CONFORMI
Cass. Sez. VI, sent. del 09/07/93 n° 6864.
Cass. Sez. VI, sent. Del 04/01/96 n° 34

Nello stesso senso Cass. Pen., Sez. 1, 22/06/17 n° 42208 (scarica e leggi) con la quale si afferma che la condotta consistente nella mancata esibizione di un documento “…costituisce…violazione dell’art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta,. …”

Si riscontrano però pronunciamenti che sostanzialmente indicano che l’art. 294 Reg. Esec. T.U.L.P.S. ha autonoma valenza, slegata dall’art. 4 T.U.L.P.S., e con esso si punisca il comportamento omissivo indipendentemente dalla ricorrenza delle altre condizioni previste dall’art. 4 del T.U.L.P.S., cioè che il soggetto sia persona pericolosa o sospetta destinatario dell’ordine di munirsi della carta di identità, si vedano Cass. Pen.,Sez. VI, 28/03/17 n° 15488, e la recente Cass. Pen., Sez. I, 25/01/22 n° 8356 (scarica e leggi), in questa ultima si legge che le disposizioni applicabili nel caso di rifiuto di fornire il documento di identità “…sono quelle degli artt. 294 del R.d. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 T.U.L.P.S., anziché quelle degli artt. 4 e 17 T.U.L.P.S. L’articolo 294 prevede, infatti, che: «La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza», imponendo il chiaro e univoco obbligo di esibizione del documento d’identità a fronte della richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la cui violazione è sanzionata dall’art. 221, comma 2, TULPS, a norma del quale: «Salvo quanto previsto dall’articolo 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103». …”.

A sommesso avviso dello scrivente, certo che, come detto e riconosciuto, il nostro ordinamento giuridico non prevede un generale obbligo di dotarsi/possedere e avere sé un documento di identità/riconoscimento ai fini della identificazione, relativamente a questo ultimo orientamento, come si può pretendere la esibizione di ciò che non si è obbligati ad ottenere e portare con sé (tranne i casi già citati), presupposto per commettere la violazione dell’art. 294 Reg. Esec. T.U.L.P.S.?

Sembra che i “conti” non tornino, forse sfugge qualcosa.

Giovanni Paris

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