DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI D’ARTIFICIO: TAR LOMBARDIA, IV, 21/09/22 N° 2034

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E’ LEGITTIMO PREVEDERE CON ORDINANZA O REGOLAMENTO COMUNALE IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO, ANCHE SE TEMPORALMENTE LIMITATO, DI ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI APPARTENENTI A QUALSIASI TIPOLOGIA?

La risposta ci viene dal recente pronunciamento del TAR LOMBARDIA, IV. 21/09/22 N° 2034  (scarica e leggi) che ha disposto l’annullamento di una norma regolamentare comunale avente tale contenuto.

L’organo di giustizia amministrativa argomenta compiutamente il giudizio ricordando che “…la potestà regolamentare comunale rinviene il proprio fondamento nella Costituzione che, all’art. 117, sesto comma, terzo periodo, stabilisce che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Anche la legislazione primaria riconosce espressamente una tale potestà, statuendo che, “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni” (art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 2000 – Testo unico degli Enti locali. …”.

Continua affermando che “…Tale assetto – direttamente correlato alla circostanza che il Comune è Ente a competenza generale, rappresentativo della collettività presente sul proprio territorio (cfr. art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000) – deve essere tuttavia coordinato con l’applicazione nell’ambito pubblicistico – almeno in via generale e salvo eccezioni – del principio di legalità (ex art. 97 Cost.), che presuppone la sussistenza di una norma primaria attributiva, anche in via implicita, del potere o della funzione a un determinato organo o Ente, in modo da legittimarne l’intervento in sede normativa, e quindi anche regolamentare…”.

Osserva come “…la disposizione impugnata…che stabilisce il “divieto di accendere fuochi d’artificio (compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo”, vada a interferire con una materia – quella dei materiali esplodenti – di competenza legislativa (e regolamentare) esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. d, Cost.), già oggetto di compiuta disciplina da parte del D. Lgs. n. 123 del 2015, a sua volta attuativo della Direttiva n. 2013/29/UE. In particolare, la contestata disposizione comunale – sebbene adottata nel perseguimento di finalità di tutela ambientale (certamente rientranti nella titolarità del Comune con riguardo al proprio ambito territoriale) – si pone in netto contrasto con la normativa sovraordinata ed eccede l’ambito di competenza dell’Ente locale. …”.

Inoltre sottolinea che “…Nemmeno la normativa in materia di qualità dell’aria abilita il Comune ad adottare norme regolamentari derogatorie della normativa settoriale primaria riguardante l’utilizzo del materiale pirotecnico. In tal senso la legislazione ordinaria che si occupa della tutela della qualità dell’aria (relativa alla materia “ambiente”, pure appartenente alla competenza esclusiva, sia legislativa che regolamentare, dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s, e sesto comma, Cost.), ossia il D. Lgs. n. 155 del 2010, affida alle Regioni la competenza ad adottare un Piano che introduca le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria, al fine di raggiungere i valori limite imposti dalla legge…”.

Giovanni Paris

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