FUGA CON VEICOLO, VIOLAZIONE ALL’ART. 192 C.D.S. O RESISTENZA EX ART. 337 C.P.: CASS. PEN., VI, 12/04/24 N° 15389

Non si ferma all'alt della polizia locale, si dà alla fuga e ferisce un  agente: arrestato

QUANDO IL MANCATO FERMARSI ALL’INVITO DA PARTE DI ORGANI DI POLIZIA STRADALE (FUGA) NON COSTITUISCE SEMPLICEMENTE VIOLAZIONE ALL’ART. 192 C.D.S., MA CONFIGURA IL REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 337 C.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 192 c.d.s. “Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti”

“1.  Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

omissis

6.  Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, …………. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

omissis”

Art. 337 c.p. “Resistenza a un pubblico ufficiale”

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Art. 9/1 L.689/81 “Principio di specialità”

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

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IL CASO

Un soggetto è stato condannato per il reato previsto dall’art. 337 c.p. in quanto, all’esito di un controllo di polizia, ometteva di ottemperare all’intimazione di fermarsi dei militari, usava violenza nei confronti dei citati pubblici ufficiali dandosi alla fuga per il centro cittadino a velocità elevata e pericolosa per gli utenti della strada e, raggiunto dopo un lungo inseguimento, tentava di divincolarsi dalla presa dei militari operata nei suoi confronti. E’ stata ritenuta integrata la fattispecie contestata di resistenza a pubblico ufficiale rilevando come la fuga avesse posto in pericolo gli utenti della strada.

Viene presentato ricorso in Cassazione affermando che la sentenza risulta carente in punto di individuazione dell’elemento oggettivo del reato in quanto il soggetto si è limitato a fuggire e a tenere una condotta di mera resistenza passiva, come tale priva dei necessari connotati di violenza e minaccia, inidonea ad ostacolare i pubblici ufficiali. Lo stesso si limitava a non ottemperare all’ordine di fermarsi ricevuto da parte dell’organo di polizia e ad accelerare alla loro vista, senza porre in essere condotte violente o minacciose.

Pertanto i fatti dovevano essere qualificati come illecito amministrativo previsto dall’art. 192 del Codice della Strada, tenuto conto che la condotta del ricorrente era consistita nel solo omettere di arrestare la marcia del veicolo sul quale viaggiava.

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LA CASSAZIONE

La sentenza della CASS. PEN., VI, 12/04/24 N° 15389 sottolinea come il giudice di appello  abbia correttamente rilevato “…come quella del ricorrente avesse integrato, non un mero inadempimento dell’ordine di arrestare la marcia o una resistenza passiva, quanto, piuttosto, una condotta oppositiva violenta. …”,

valorizzando la condotta de soggetto “…che intraprendeva una fuga spericolata per il centro cittadino con modalità tali da mettere in pericolo gli utenti della strada e proprio per detta ragione è stato escluso che la condotta potesse integrare l’illecito amministrativo ex art. 192 Codice della Strada, norma che sanziona la condotta che si risolve nella mera disobbedienza all’ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale. …”

Inoltre si osserva come dalla parte della difesa si tenta di “…accreditare una lettura riduttiva dell’agire…attraverso un non consentito frazionamento della complessiva condotta adeguatamente apprezzata dai Giudici di merito che hanno osservato, così smentendo la lettura delle risultanze operate in sede di ricorso – secondo cui il comportamento del ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali non fosse pericoloso e realizzasse una mera resistenza passiva -, che dopo l’intimazione di fermarsi rivoltagli dal personale della pattuglia…, percorreva a velocità sostenuta le vie del centro cittadino in pieno pomeriggio e con il manto stradale viscido per la pioggia; è stato, pertanto, palesato quale fosse il pericolo determinato nei confronti degli utenti della strada e degli inseguitori che riuscivano a raggiungere il ricorrente, nel frattempo fuggito a piedi, solo perché scivolava. …”.

Nessuna valenza deve essere assegnata “…alla sola disobbedienza dell’intimazione di arrestare la guida, in ordine alla quale si evoca non pertinente giurisprudenza di legittimità allorché si realizza una mera fuga o omessa osservanza della intimazione di fermarsi, profili che non risultano pertinenti alla luce del valorizzato differente e determinante aspetto connesso al pericolo che ne è derivato per i pubblici ufficiali. …”.

Si legga anche l’importante precedente giurisprudenziale, Cass. Pen., VI, 16/02/23 n° 6700, la quale ricorda il “…consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada…”

e afferma che NON è applicabile il principio giuridico espresso dall’art. 9/1 della L. 689/81 “…che nel prescrivere che « Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale», richiede che le norme in concorso abbiano ad oggetto una medesima condotta: occorre, dunque, l’ “idem factum”, tale non potendosi all’evidenza considerare quello integrante gli estremi di una specifica violenza diretta ad ostacolare il compimento di un atto dell’ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, rispetto alle mere condotte di guida di una vettura senza il rispetto dei limiti di velocità, dei segnali stradali e della intimazioni dei carabinieri, costituenti altrettanti illeciti amministrativi previsti da norme del codice della strada che, non contenendo gli stessi elementi costitutivi dell’anzidetto reato, più ulteriori requisiti specializzanti, non possono di certo dirsi speciali rispetto alla disposizione dettata dall’art. 337 cod. pen. …”.

Giovanni Paris

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