LA MANCATA INDICAZIONE SUL RETRO DEL SEGNALE STRADALE DI PRESCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA DI APPOSIZIONE RENDE IL SEGNALE ILLEGITTIMO E CON ESSO ANCHE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE?
L’art. 77 comma 7 del Reg. Esec. al Codice della Strada prevede che “Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione.“.
Ancora una volta si esprime sulla questione il Supremo Consesso in Cass. Civ, II, 20/12/22 n° 37178, il quale ricorda come “…costituisce principio consolidato per cui “in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare…”.
Sull’argomento si legga precedente articolo MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE con richiamo di pronunciamenti giurisprudenziali e ministeriali.
Giovanni Paris