IN UN PRECEDENTE ARTICOLO DAL TITOLO ‘LA DURATA TEMPORALE DEL “GIALLO” SEMAFORICO’ DEL 17/06/14 ERA STATA AFFRONTATA LA QUESTIONE RELATIVA ALLA DURATA TEMPORALE MINIMA DI ACCENSIONE DELLA LUCE GIALLA SEMAFORICA.
SI SEGNALA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 01/09/14 N° 18740 CON LA QUALE SI RIBADISCE LA MANCANZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DA PARTE DEL CODICE DELLA STRADA, STABILENDO CHE LA DURATA NON PUO’ ESSERE INFERIORE A TRE SECONDI, CORRISPONDENTE AL TEMPO DI ARRESTO DI UN VEICOLO CHE PROCEDA AD UNA VELOCITÀ NON SUPERIORE AI 50 KM/H.
QUESTO E’ IL PRINCIPIO ESPRESSO DALLA SUPREMA CORTE:
“Questa Corte ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi. A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10.9.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 kmh. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz’altro ritenersi congrua.”
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GIOVANNI PARIS