ACCATTONAGGIO MOLESTO – ART. 669-BIS C.P. E TRUFFA ART. 640 C.P.: CASS. PEN., II, 15/01/24 N° 1740

QUANDO SI CONFIGURA IL REATO DI ACCATTONAGGIO MOLESTO REALIZZATO CON MEZZI FRAUDOLENTI (ART. 669-BIS C.P.) E QUANDO INVECE IL REATO DI TRUFFA (ART. 640 C.P.)?

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LA NORMATIVA

Art. 669-bis c.p. Esercizio molesto dell’accattonaggio (Articolo inserito dall’art. 21-quater, comma 1, D.L. 113/18)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E’ sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.

Art. 670 c.p. Mendicità (Articolo abrogato dall’art. 18 della L. 205/99)

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi. (La Corte Costituzionale con sentenza n° 519/95 aveva dichiarato l’illegittimità del primo comma).

La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. (c.d. accattonaggio molesto).

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

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IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato di truffa in quanto aveva avvicinato due ragazze quattordicenni e, riferendo loro false notizie sul proprio stato, le aveva indotte in errore facendosi consegnare somme di denaro, procurandosi un ingiusto profitto di ventidue euro dopo averle ingannate circa l’entità della offerta da trattenere.

Viene proposto ricorso in Cassazione adducendo che il fatto va qualificato nella contravvenzione prevista dall’art. 669-bis cod. pen.: la induzione nelle vittime della falsa convinzione di adempiere a un dovere di solidarietà integra pacificamente una delle tre modalità con le quali può essere commesso
l’accattonaggio e cioè ricorrendo, come nel caso di specie, al mezzo fraudolento per destare l’altrui pietà.

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L’ACCATTONAGGIO MOLESTO

MENDICITA’ CONSENTITA: è possibile solo la mendicità non invasiva, senza arrecare disturbo, in maniera composta e realizzata con evidente imbarazzo, è vietata la mendicità invasiva , cioè attuata in maniera da suscitare avversione o senso di disgusto.

La solidarietà deve essere spontanea e non turbata, non “inquinata”, non “coartata” o “estorta”, o suscitata in maniera “fraudolenta”.

CONCETTO DI ACCATTONAGGIO/MENDICARE: chiedere danaro o altra utilità economica a titolo di carità, in qualsiasi forma e con qualunque pretesto, eè indifferente che la richiesta sia esplicita o implicita, che risulti dalle parole o dai gesti o anche dal semplice atteggiamento supplichevole.

ELEMOSINA: l’atto gratuito di una donazione principalmente in denaro verso una persona bisognosa.

AMBITO APPLICAZIONE ART. 669-BIS C.P.: diversamente dal vecchio art. 670 c.p. il quale prevedeva che il fatto dovesse svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico ai fini del configurarsi del reato e quindi della sua perseguibilità, l’art. 669-bis c.p. non fa nessun riferimento al luogo in cui l’accattonaggio si svolga con le modalità vietate, quindi il reato si configura anche se viene realizzato in un luogo privato, ad esempio una abitazione o un condominio.

CONCETTO DI SIMULARE DEFORMITA’ O MALATTIE: fare apparire la mancanza o l’impossibilità/difficoltà nell’uso di arti o fare apparire esistente una qualsiasi malattia fisica o psichica.

CONCETTO DI VESSATORIO: comportamento idoneo a procurare fastidio o molestia, arreca disturbo in quanto esercitato con insistenza.

CONCETTO DI MEZZI FRAUDOLENTI: piangere o narrare sventure mai capitate (senza trasmodare nella truffa).

E’ scomparso il riferimento alla modalità ripugnante prevista invece nell’art. 670 c.p.

CONCETTO DI RIPUGNANTE: comportamento che suscita una viva avversione o senso di disgusto (es. mostrare cicatrici o deformità).

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LA SENTENZA

Risponde alla domanda CASS. PEN., II, 15/01/24 N° 1740 ritenendo per il caso trattato realizzato il reato di truffa, affermando …la sussistenza degli artifizi e raggiri tipici della truffa, in conformità a quanto osservato in una recentissima pronuncia…particolarmente puntuale sul tema, secondo la quale l’artificio «può essere definito come quell’espediente a mezzo del quale l’agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)», mentre il raggiro «indica – secondo il più autorevole dizionario della Lingua Italiana – quel comportamento, per lo più di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto e ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell’altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un’erronea rappresentazione della realtà, lo scopo di tale comportamento essendo normalmente quello di indurre il destinatario a fare, con proprio danno e con indebito vantaggio della controparte o di un terzo, qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo»…”.

Per la vicenda esaminata “…l’imputato non solo rappresentò falsamente la propria situazione disagiata, sì da muovere a compassione le giovani vittime (artifizio), ma si fece anche consegnare più banconote, con la promessa di dare il resto, che invece veniva trattenuto…limitandosi a restituire la prima banconota di minor valore (raggiro), cosicché le ragazze, “indotte in errore prima sulla causa della liberalità loro richiesta sì da maturare il convincimento di adempiere ad un dovere di solidarietà, poi sulla possibilità di ottenere il resto a fronte della maggior somma versata, si determinavano a consegnare il denaro richiesto…in misura maggiore rispetto a quella destinata all’offerta”…”

La Corte inoltre intende rimarcare che “…nell’art. 669-bis cod. pen., che prevede un reato contro l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, è presente una clausola di sussidiarietà («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»), operante nel caso di specie, in quanto con il mezzo fraudolento l’imputato si è poi procurato un profitto cagionando un danno patrimoniale alle persone offese. ...”

Giovanni Paris

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