COMPETENZA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA POLIZIA LOCALE: CASS. PEN., III, 30/08/22 N° 31930

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L’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE E’ LIMITATA SOLO AI REATI CHE RIGUARDANO “INTERESSI COMUNALI” (COMPETENZA LIMITATA) O COMPRENDE TUTTI I TIPI DI REATO (COMPETENZA GENERALE)?

Abbiamo avuto sinceramente “imbarazzo” a proporre la suddetta domanda ed eravamo in dubbio se formularla per la ovvietà della risposta, ma purtroppo per qualcuno la questione non era così chiara, perché ci vediamo, con stupore, costretti a registrare un pronunciamento della Corte di Cassazione che ha ancora dovuto occuparsene e che non poteva che rispondere secondo quanto appresso riportato.

Chi ancora afferma che la polizia locale non sia organo di polizia giudiziaria a competenza generale merita un NO COMMENT!.

Per Cass. Pen., III, 30/08/22 n° 31930 “…Costituisce…insegnamento risalente, ma mai messo in discussione, quello secondo cui, ai sensi dell’art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell’art. 57, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all’accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria…”, aggiungendo che  “…come espressamente precisato da altra pronuncia, dall’art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l’attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani (sic!) debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della polizia municipale…”.

N.B. Le censure che contestavano l’attività della polizia locale, in quanto si sarebbe occupata di reati esorbitanti la sua competenza, sono state dichiarate manifestamente infondate e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Speriamo sia l’ultima…

Giovanni Paris

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