DISCIPLINA ORARI DELLE SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI CON VINCITA DI DENARO: CONSIGLIO DI STATO, V, 07/12/23 N° 10632

San Lazzaro, chiuse due sale slot. “Poi via le macchinette dai bar"

DOMANDE:

1. IL COMUNE HA LA FACOLTÀ DI REGOLARE GLI ORARI DI APERTURA DEI LOCALI DOVE SI TROVANO APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO?

2. L’INOSSERVANZA DELL’ORDINANZA CHE DISPONGA LIMITAZIONI DI ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI SUDDETTI PUÒ ESSERE PUNITA AI SENSI DELL’ART. 7 BIS T.U.E.L.?

3. IN CASO DI VIOLAZIONE PUÒ ESSERE ANCHE DISPOSTA CON ORDINANZA DEL SINDACO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 10 T.U.L.P.S.?

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LA NORMATIVA

Art. 50  “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” T.U.E.L.

“OMISSIS

“7.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

OMISSIS”

Art. 10 T.U.L.P.S.

“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

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Questioni a cui viene data risposta nella sentenza del CONSIGLIO DI STATO, V, 07/12/23 N° 10632 nella quale si afferma:

  • relativamente alla prima domanda che “...Il Comune ha facoltà di regolare gli orari di apertura dei locali dove si trovano degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. ai sensi dell’art. 50, comma 7, T.U.E.L. e tale facoltà è ancora più opportuno esercitare quando di tratta di fissare gli orari di apertura di esercizi che siano autorizzati a tenere al loro interno apparecchi che consentono vincite e che sono particolarmente ricercati da persone che sono esposte agli effetti della ludopatia. …”,
  • relativamente alla seconda domanda che “…L’inosservanza dell’ordinanza che disponga limitazioni di orario in tal senso ben può essere sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L. …”,
  • relativamente alla terza domanda che “…Non può, invece, disporsi sulla base di una semplice ordinanza del Sindaco anche la sanzione della sospensione dell’attività per un certo tempo. La Corte di Cassazione con la sentenza 19696/2022 ha ribadito che il potere sanzionatorio di cui all’art. 1 l. 689/1981 è soggetto a riserva di legge relativa che deve predeterminare i presupposti per il suo esercizio, predeterminazione che non può essere contenuta in un provvedimento amministrativo. In conseguenza di ciò ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Comune aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi installati in una sala giochi, per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza della giunta comunale. Si tratta di un caso sovrapponibile a quello in esame in questa sede ove l’unica differenza risiede nella circostanza che il caso esaminato dalla cassazione nasce da un ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della l. 689/1981, mentre nella presente vicenda si è scelto di emanare un’ordinanza senza riferimento alla l. 689/1981. Il provvedimento non può giustificarsi neanche ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. poiché le sanzioni nei confronti delle ordinanze di polizia ai sensi del r.d. 773/1931 possono essere irrogate solo dall’autorità che concedono tali autorizzazioni, nel caso di specie la Questura...”.

Viene altresì evidenziato come l’ordinanza che aveva disposto la sospensione dell’attività non richiamava affatto alcuna norma per giustificare il suo potere di infliggere la sanzione accessoria.

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Sulla legittimità della adozione di ordinanza sindacale di regolazione degli orari di attivita’ di gioco lecito si legga anche l’articolo ORDINANZA DI LIMITAZIONE ORARIO ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO: CONSIGLIO DI STATO, V, 19/07/23 N° 7078

Giovanni Paris

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