GUIDA SENZA PATENTE DI SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI PREVENZIONE: CASS. PEN., I, 14/12/23 N° 49788

Patente di guida: come chiedere il rinnovo a Livorno

LA CONDUZIONE DI VEICOLO SENZA PATENTE DI GUIDA DA PARTE DI SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI PREVENZIONE COSTITUISCE ILLECITO AMMINISTRATIVO O REATO?

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA NORMATIVA

Art. 116 c.d.s.  “Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore”

“OMISSIS

15.  Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

OMISSIS”

Art. 73  “Violazioni al codice della strada” D.Lgs. 06/09/11 n° 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

“1.  Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.

La fattispecie suddetta può dirsi assorbita dalle modifiche normative che hanno riguardato l’art. 116/15 c.d.s. e pertanto affermare che anch’essa è stata depenalizzata?

linea-divisoria-immagine-animata-0112

IL CASO

Un soggetto è stato condannato per la contravvenzione ex art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 perché – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno – veniva colto alla guida di motociclo senza avere mai conseguito la patente di guida.

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA SENTENZA

Si riscontra un prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale la​ ​guida​ ​di un veicolo senza​ ​patente​ ​o con​ ​patente​ ​negata, sospesa o​ ​revocata, da parte di un soggetto già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale costituisce ancora reato, qualificandosi quindi come fattispecie speciale rispetto all’ipotesi dell’art. 116/15 c.d.s., che non trova quindi applicazione. Possiamo dire che siamo di fronte a un reato “extra c.d.s.”.

Tale orientamento è stato confermato da CASS. PEN., I, 14/12/23 N° 49788 per la quale “…È noto che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga attuata da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 prevede un autonomo reato…“,

trattandosi “…di reato proprio di colui il quale sia già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale…e che ha superato il vaglio di costituzionalità: invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2022 ha spiegato che nella fattispecie di cui all’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al suo scrutinio, non è ravvisabile un’ipotesi di responsabilità d’autore, e ha espressamente affermato che «le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall’Autorità amministrativa, sia se adottate dall’Autorità Giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l’attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica»…”.

Precedente più recente si segnala con CASS. PEN., VI, 09/03/23 N° 10050 la quale afferma che  “…la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 del digs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato…”,

ricordando anch’essa che la norma suddetta ha subito il vaglio di legittimità costituzionale da parte del Giudice delle Leggi, il quale con sentenza del 18/09/22 n° 211 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità con riferimento ai parametri costituzionali.

La Corte Costituzionale  “…Ha escluso che nella fattispecie delineata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 sia ravvisabile una ipotesi di “responsabilità penale d’autore” poiché la perdurante rilevanza penale della condotta di guida in assenza del titolo abilitativo, invece depenalizzata per coloro che non sono sottoposti a misure di prevenzione (salva l’ipotesi della “recidiva” nell’illecito amministrativo che rimane reato), si ricollega alla violazione di una regola specifica, qual è quella desumibile dall’art. 120 cod. strada, e non semplicemente al generico obbligo di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»… . Presupposto della fattispecie penale è, invece, la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all’art. 120 cod. strada. …”

e che “…la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo. …”

Pertanto è legittima la perdurante sanzionabilità penale della condotta di guida senza patente ravvisabile in capo a persona sottoposta a misura di prevenzione.

Lascia un commento