ESISTONO LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELL’ETILOMETRO IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI ATMOSFERICHE, QUALI LA PRESENZA DI ALTA UMIDITA’?
LA CORTE DI CASSAZIONE
Ebbene sì, la Corte di Cassazione ha dovuto esprimersi anche su questo dubbio, oggetto di specifica censura.
CASS. PEN., VII, 13/12/23 N° 49533 dopo aver premesso che “…l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro…,
afferma che “…Nessuna norma…pone limitazioni all’utilizzo dell’etilometro per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche; peraltro, le lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori ad una certa percentuale non escluderebbero la responsabilità dell’imputato a fronte di un responso che supera ampiamente il tasso di rilevanza penale e quello di soglia minima previsto dall’art. 186, lett. b), C.d.S…”,
e la parte non fornisce “…elementi specifici di natura scientifica per contestare gli esiti della prova e non prospetta circostanze di fatto, che avrebbero potuto effettivamente inficiare gli elementi forniti dagli organi di P.G. sullo stato di alterazione…e sull’esito delle analisi svolte…”.
Giovanni Paris