NECESSITA’ DECRETO PREFETTIZIO PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’: CASS. CIV., II, 11/12/23 N° 34508

Polizia locale, tornano gli autovelox

PER SVOLGERE IN UNA STRADA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA’ ATTRAVERSO MISURATORE ELETTRONICO E’ SEMPRE NECESSARIA LA ADOZIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO PREVISTO DALL’ART. 4/1 DEL D.L. 121/02?

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LA NORMATIVA

L’art. 4/1 del D.L. 121/02 prevede che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. …”.

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LA CASSAZIONE

La risposta è negativa, la condizione suddetta deve essere soddisfatta solo nel caso in cui il controllo è effettuato mediante APPARECCHIATURE FISSE CON RILEVAMENTO A DISTANZA, mentre nessuna limitazione al controllo è prevista nel caso in cui lo stesso è svolto con APPARECCHIATURE PRESIDIATE DA PERSONALE DI POLIZIA STRADALE.

Situazione ribadita da CASS. CIV., II, 11/12/23 N° 34508 ripetendo quanto affermato in precedenti pronunce per le quali “..l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo “per usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità”)…”.

Precedente più recente si è avuto con CASS. CIV., VI – 2, 09/06/22, N° 18560, la quale afferma che “…L’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita…con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia…, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo “ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità) …”.

Si leggano anche CASS. CIV., II, 20/06/19 N° 16622, CASS. CIV., II, 19/01/21 N° 776.

Giovanni Paris

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