NOTIFICA DI VERBALE C.D.S. ALLA VECCHIA RESIDENZA: CASS. CIV., III, 06/12/22 N° 35882

L'Opinione delle Libertà

QUANDO UN VERBALE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. VIENE NOTIFCATO AL VECCHIO INDIRIZZO DI RESIDENZA, MA IL CITTADINO HA ADEMPIUTO AL PROPRIO DOVERE DI INDICARE LA TARGA DEL VEICOLO ALL’UFFICIO ANAGRAFE CHE RACCOGLIE LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA, IL COMANDO DI EMISSIONE DEL VERBALE PUO’ RISPONDERE AL CITTADINO CHE ESSO DEVE COMUNQUE PAGARE LA SANZIONE E POI RIVALERSI SUL COMUNE CHE NON HA PROVVEDUTO A COMUNICARE I DATI RICEVUTI?

Perché questa domanda? Perché si riscontrano casi del genere dove il cittadino sente in tal modo di subire una “ingiustizia”, avendo ottemperato al suo dovere. E se così fosse e se il caso giuridicamente vada trattato in altro modo con esiti diversi da quelli prospettati, ciò non è per nulla corretto, specie sotto il profilo della deontologia professionale.

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Riferimenti normativi: art. 94 CdS – art. 247 Reg. esec. CdS

Si intende ricordare come, con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 9/12/10 n° 24851, si affermò che, affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato cittadino, con l’addebito alla P.A. del ritardo nelle annotazioni nei competenti pubblici registri, è pur sempre necessario che all’atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato, poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla P.A. il ritardo, dovendo quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.

Le Sezioni Unite nel precedente sopra richiamato hanno appunto ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale manifestatosi secondo cui (tra le tante: Cass. 9/7/2009 n° 16185; Cass. 20/1/2010 n° 928; Cass. 18/1/2010 n° 653), ai sensi dell’art. 247 Reg. esec. CdS, le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.

Citiamo, come giurisprudenza più recente, quanto affermato da CASS. CIV., III, 06/12/22 N° 35882 che richiama precedente della CASS. CIV, VI-2, 11/07/22, N° 21899 con affermazione del “…seguente principio di diritto: «in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale»…”,

concludendo che “…A tale regula iuris (la quale, peraltro, costituisce esplicazione e sviluppo di argomentazioni già in precedenza svolte dal giudice della nomofilachia circa i rispettivi doveri del privato e della P.A. in tema di aggiornamento delle banche dati deputate a consentire l’identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento: ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 09/12/2010, n. 24851), va data espressa continuità…”.

Giovanni Paris

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