CIRCOLAZIONE SU STRADA PRIVATA E ASSICURAZIONE: CASS. CIV. II, 30/08/23 N° 24566

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E’ OBBLIGATORIA LA COPERTURA ASSICURATIVA PER UN VEICOLO A MOTORE ANCHE SE CIRCOLANTE SU STRADA PRIVATA?

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LA NORMATIVA

Art. 2  C.d.S. “Definizione e classificazione delle strade”

“1.  Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Omissis”

Art. 193  C.s.S. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

“1.  I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Omissis”

D.Lgs. 07/09/05 n° 209 “Codice delle assicurazioni private” – Art. 122  “Veicoli a motore”

“1.  I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

Omissis”

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LA CORTE DI CASSAZIONE

Viene data risposta AFFERMATIVA da CASS. CIV., II, 30/08/23 N° 24566 che parte con il richiamo all’“…art. 122 D.Lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), il quale “…dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate…se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. …”,

appuntando la attenzione e esaminando il termine “equiparate”, che è “…Originato dal latino aequiparare (o aequiperare), il verbo equiparare designa l’azione del paragonare due enti considerandoli uguali, il metterli alla pari. L’azione presuppone che le due entità non siano già identiche (o considerate come tali) prima della loro equiparazione. Nè, d’altra parte, l’esercizio dell’azione comporta che i due enti diventino identici o vengano a coincidere successivamente. L’azione è eminentemente teleologica, cioè, è animata da una finalità determinata, la cui realizzazione può bene esaurirsi (e normalmente si esaurisce) nel contesto in cui l’azione di equiparazione si esercita…”,

per poi confrontare e giungere a dare significato alla espressione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, quindi al caso di specie, laddove “…“aree” non meglio determinate sono equiparate a strade di uso pubblico. Usata in modo isolato, la parola area ha il significato del tutto indistinto di superficie. Per lo più essa è però accompagnata da aggettivi che ne determinano il senso: l’area diventa così il luogo in cui si manifesta un determinato fenomeno (ad es., area sismica). Nel caso di specie la parola area è qualificata dal collegamento con “strade di uso pubblico”. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l’equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell’equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Lo strumento di protezione di tale interesse è, nell’ordinamento, l’assicurazione da responsabilità civile automobilistica. Non vi è alcuna ragione che si opponga alla necessità di qualificare la superficie stradale del comprensorio (Omissis) come area equiparata alle strade di uso pubblico al fine della necessità della copertura assicurativa. …”.

Pertanto l’“…art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato (anche in modo conforme al diritto dell’Unione Europea, così come concretizzato dalla Corte di giustizia) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. …”.

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Si legga anche l’articolo SOSTA AUTOVEICOLO IN PARCHEGGIO PRIVATO E OBBLIGO ASSICURAZIONE: CASS. CIV., II, 28/12/22 N° 37851

Giovanni Paris

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