LICENZA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ART. 10 T.U.L.P.S.: CONSIGLIO DI STATO, III, 28/08/23 N° 7989

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E’ APPLICABILE L’ART. 10 T.U.L.P.S. ALLA LICENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE?

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LA NORMATIVA

Art. 10 T.U.L.P.S.

“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

Quando si concretizza la condizione di ABUSO ? La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e che la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, il quale pertanto può essere sanzionato ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. .

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LA SENTENZA

Sulla questione si esprime CONSIGLIO DI STATO, III, 28/08/23 N° 7989-23, sottolineando come la prevalente giurisprudenza del giudice amministrativo ha ben chiarito che “…la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, soggetta alle misure sanzionatorie -sospensione o revoca – previste in generale dall’art. 10 del T.u.l.p.s. qualora ricorra un’ipotesi di abuso ciò in quanto, la successiva legge 25 agosto 1991, n. 287 – che ha aggiornato la normativa sull’insediamento e sull’attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – non ha invero comportato l’estromissione della materia di somministrazione alimentare al pubblico dall’ambito di applicazione del visto T.U.. …”

Quindi si condivide la configurazione giuridica della autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande quale licenza di polizia che, quindi, non può dirsi estranea alle misure sanzionatorie della “sospensione” e della “revoca”, contemplate dall’art. 10 del T.U.L.P.S. ,

concludendo per “…la legittimità della misura sanzionatoria della sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 del r.d. n. 773 del 1931, non solo nei casi di abuso del titolo, ma anche nelle ipotesi in cui la condotta del titolare il titolo abilitativo sia improntata alla violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Le autorizzazioni di polizia devono, infatti, essere utilizzate conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle fonti sub-primarie, dovendosi ritenere che la violazione di tale corpus normativo configuri un uso certamente anomalo e, quindi, un evidente abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato…”.

Giovanni Paris

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