CONDIZIONI PER ADOZIONE DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO E SANZIONI PER SUA VIOLAZIONE: CASS. PEN., I, 04/03/24 N° 9265

Di fogli di via e pericolosità sociale. Intervista all'avv. Serena Tucci -  Osservatorio Repressione

COSA E’ IL “FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO”? QUALI SONO LE CONDIZIONE PER LA SUA ADOZIONE? QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI SUO INADEMPIMENTO?

LA NORMATIVA

D.Lgs. 06/09/11 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136″.

Art. 1  “Soggetti destinatari”

1.  I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a)  coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b)  coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c)  coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
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Art. 2  “Foglio di via obbligatorio”

1.  Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento.

Art. 76  “Altre sanzioni penali”

OMISSIS

3.  Il contravventore alle disposizioni di cui all’articolo 2, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro.

OMISSIS

IL CASO

Un soggetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 76 del D.L.gs 159/11 per avere contravvenuto al divieto impostogli con il foglio di via obbligatorio.

Viene proposto ricorso in Cassazione lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.1, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. 159/2011 con vizio di motivazione rispetto alla corretta verifica dell’appartenenza dell’imputato ad una delle categorie di cui alla citata disposizione, nonché in relazione alla affermazione della sua concreta pericolosità sociale. Al riguardo osserva che il provvedimento del Questore non lo aveva classificato in alcuna delle citate categorie normative e che, quindi, il Tribunale nel pronunciare la sentenza di condanna aveva arbitrariamente ascritto l’imputato nella categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica di cui alla lettera c) di cui al citato art.1, mentre la Corte di appello – in modo apodittico ed avulso dalle risultanze processuali – lo aveva inserito nella categoria delle persone che traggono sostentamento della commissione di reati.

LA SENTENZA

Sul caso CASS. PEN., I, 04/03/24 N° 9265 afferma che “…il provvedimento del Questore…è illegittimo per carenza di motivazione, sicché deve essere disapplicato. …”.

Si ribadisce che è stato “…fissato il principio di diritto, secondo il quale, “in tema di legittimità dell’atto amministrativo e per espressa disposizione normativa, il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve essere motivato” e ha spiegato che tanto “comporta che detto provvedimento deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nella L. n.1423 del 1956, art. 1 (ora d.lgs. 159/2011) ed indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, dovendosi tale elemento desumere da ulteriori circostanze, delle quali si deve dare atto nel provvedimento”…”,

osservando che “…non solo il provvedimento del Questore ha omesso di indicare elementi che suffraghino la appartenenza del ricorrente ad alcuna delle categorie, previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, ma addirittura dal tenore del provvedimento neppure è dato evincere a quale delle citate categorie il Questore supponeva che l’odierno ricorrente appartenesse. …”.

Giovanni Paris

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