DATA DI CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI E FRODE IN COMMERCIO: CASS. PEN., III, 12/09/23 N° 37118

APPLICARE SU CONFEZIONI DI ALIMENTI UNA ETICHETTA RIPORTANTE UNA DATA POSTERIORE RISPETTO A QUELLA DI EFFETTIVO CONFEZIONAMENTO INTEGRA IL REATO DI FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO EX ART. 515 C.P.? QUESTO ANCHE SE LE CONFEZIONI NON SONO STATE ANCORA POSTE IN COMMERCIO? O TALE FATTO CONFIGURA IL TENTATIVO DEL DELITTO SOPRA CITATO?

linea-divisoria-immagine-animata-0178

LA NORMATIVA

Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103″.

Art. 56 c.p. “Delitto tentato”

“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”.

linea-divisoria-immagine-animata-0178

IL CASO

Un soggetto è stato condannato per il delitto di tentata frode in commercio, per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a contraffare la data di confezionamento di alimenti altamente deperibili.

linea-divisoria-immagine-animata-0178

LA SENTENZA

La CASS. PEN., III, 12/09/23 N° 37118 afferma che non vi sia dubbio sulla ritenuta rilevanza penale del fatto, soffermandosi sulla qualificazione dello stesso se consumato o tentato ricordando come la giurisprudenza di legittimità “…ha già affermato che mentre la fattispecie consumata di frode nell’esercizio del commercio è integrata dalla consegna materiale della merce all’acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite…”.

Giovanni Paris

Lascia un commento