AREA PRIVATA E APPLICAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA: CASS. CIV., II, 04/12/23 N° 33772

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QUALI SONO LE CONDIZIONI E LA CARATTERISTICHE CHE DEVE POSSEDERE UN’AREA PRIVATA AL FINE DELLA APPLICAZIONE IN ESSA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

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LA NORMATIVA

Art. 2  C.D.S. “Definizione e classificazione delle strade”

“1.  Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

OMISSIS”

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IL CASO

Veniva opposto di fronte al Giudice di Pace verbale di accertamento di violazione all’art. 158, commi primo, lett. f), e quinto, del c.d.s., per violazione del divieto di sosta e fermata nei centri abitati in corrispondenza di un’area di intersezione, affermando il difetto dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria comminata, poiché il veicolo era stato parcheggiato su strada privata, rispetto alla quale non risultava dimostrata la costituzione di una servitù ad uso pubblico. Controparte deduceva che l’area in questione, seppure di proprietà privata, era destinata ad uso pubblico.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento, ritenendo che, a fronte della conclamata proprietà privata dell’area, non vi fosse alcuna convenzione o sentenza passata in giudicato che ne attestasse l’uso pubblico.

Veniva proposto appello avverso la citata sentenza di primo grado lamentando che fosse dirimente, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., l’uso pubblico della strada, non rilevando, invece, il mero titolo dominicale vantato sulla corrispondente area, sicché sarebbe stato necessario accertare l’uso concretamente pubblico della strada, il quale emergeva ictu oculi dagli atti di causa.

Il Giudice d’appello rilevava:

a) che, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., doveva considerarsi quale strada qualsiasi area di uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, sicché dovevano essere equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, anche di proprietà privata, aperte in concreto alla circolazione del pubblico;

b) che era, dunque, irrilevante, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni stabilite dal codice della strada, il titolo di proprietà pubblica mediante costituzione di servitù prediale;

c) che il tratto di strada in questione, era stato dichiarato espressamente strada urbana di tipo F (strade locali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 c.d.s.;

d) che il suddetto provvedimento richiamava, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica ed i lavori di ripristino della strada danneggiata, il che consentiva ulteriormente di propendere per l’accesso pubblico alla strada.

Veniva proposto ricorso in Cassazione proponendo le medesime argomentazioni presentate nel primo grado di giudizio.

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LA CORTE DI CASSAZIONE

Ancora una volta la Corte di Cassazione si occupa della dibattuta questione riguardante l’applicazione delle prescrizioni del Codice della Strada in aree di proprietà privata, ponendosi nel solco di precedenti che individuano i caratteri che devono possedere le aree private ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada.

La CASS. CIV., II, 04/12/23 N° 33772 ribadisce che non rileva la natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area ai fini della definizione di “strada” e della conseguente applicazione delle norme del codice della strada, bensì la sua destinazione ad uso pubblico, questo ne legittima la sottoposizione alle norme del codice della strada.

Viene osservato che “…la definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della stradaper evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva…Secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del c.d.s., per strada deve, dunque, intendersi l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli…”

Pertanto occorre verificare “…ai fini della legittimità dell’irrogazione della sanzione amministrativa…la destinazione in concreto all’uso pubblico di tale strada, quand’anche essa fosse riconducibile alla proprietà privata…”.

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IL MINISTERO

Si veda anche il  PARERE MINISTERO DEI TRASPORTI N° 2507 DEL 29-04-16 in merito alle condizioni per poter emettere una ordinanza che disciplini la circolazione stradale in un’area privata e svolgere in essa un servizio di polizia stradale. 

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Giovanni Paris

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