RICORSO AL PREFETTO INAMMISSIBILE, IRRICEVIBILE O IMPROCEDIBILE E VERBALE TITOLO ESECUTIVO: CASS. CIV., II. 26/10/23 N° 29738

Ricorso al Prefetto | Polizia Locale di Rimini

NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI RICORSO AL PREFETTO AVVERSO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, SE IL RICORSO E’ INAMMISSIBILE, IRRICEVIBILE O IMPROCEDIBILE E’ NECESSARIA COMUNQUE LA EMISSIONE DI UNA ORDINANZA-INGIUNZIONE O E’ SUFFICIENTE UNA SEMPLICE COMUNICAZIONE E, IN QUESTO ULTIMO CASO, LA SITUAZIONE E’ EQUIVALENTE A QUELLA DELLA MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CUI IL VERBALE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO?

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LA NORMATIVA

Art. 203  C.d.S. “Ricorso al prefetto”

“1.  Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, omissis

omissis

3.  Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

omissis”

Art. 204  C.d.S. “Provvedimento del prefetto”

1.  Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’art. 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

omissis”

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LA CORTE DI CASSAZIONE

La questione è stata affrontata da CASS. CIV., II. 26/10/23 N° 29738, la quale ricorda come “…Nella giurisprudenza di questa Corte si registra una parziale divergenza nell’interpretazione degli artt. 203 e 204 codice della strada. Infatti secondo un primo orientamentosi è ritenuto che: In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l’accertamento, ha il dovere di emanare ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l’emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell’infrazione...l’opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d’una infrazione al codice della strada, ex art. 203 d.lgs. 285/92, introduce un procedimento amministrativo. Qualsiasi procedimento amministrativo non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Tanto stabilisce l’art. 2, comma primo, I. 7.8.1990 n. 241, il quale impone (secondo periodo) la necessità d’un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità” dell’istanza avanzata dal privato cittadino, con l’unica concessione, in questo caso, della possibilità di ricorrere ad una motivazione semplificata. Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall’opposizione prefettizia ex articolo 203 d. lgs. 285/92, quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, non può che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace, ex art. 6 d. lgs. n.150/11. …”.

Per altro orientamento invece “…si è ritenuta infondata la tesi…circa il fatto che il disposto normativo non consente al Prefetto destinatario del ricorso proposto avverso il verbale recante la sanzione amministrativa alcuna alternativa rispetto alle seguenti due sole possibilità: 1) nel caso di infondatezza del ricorso, ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento; 2) nel caso opposto di fondatezza, archiviazione del verbale. Accanto a queste due opzioni, secondo questo orientamento è ammissibile e legittima l’ulteriore possibilità per il Prefetto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in opposizione ad es. per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione. In tal caso, equiparabile a quello della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 203 del codice della strada…, in ordine alla normativa applicabile…trattandosi di violazione del codice della strada, la materia del ricorso al prefetto è disciplinata non dall’art. 18 della l. n. 689 del 1981, bensì dagli artt. 203 e 204 del Codice della strada…”,

e le suddette “…disposizioni depongono nel senso dell’infondatezza della tesi prospettata…poiché le due opzioni indicate nell’art. 204 hanno come presupposto logico che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, sicché ove la presentazione o l’invio di esso non sia avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ben potrà il prefetto rilevare l’inammissibilità del ricorso evitando di esaminarne la fondatezza (avendo oramai acquisito efficacia di titolo esecutivo il verbale di accertamento). Come si è detto, infatti, in tale evenienza, equiparabile a quella della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento… Di conseguenza è infondata la tesi …secondo cui, in caso di opposizione al Prefetto, il verbale di accertamento non può mai costituire titolo esecutivo. …”

Il collegio, con la sentenza in esame, ritiene preferibile questa seconda interpretazione in quanto più coerente con l’impianto normativo e, richiamando il terzo comma dell’art. 203 del Codice della Strada, afferma che “…è priva di fondamento la tesi…secondo la quale il verbale, una volta proposto ricorso al prefetto, non può acquisire efficacia di titolo esecutivo, in quanto è testualmente previsto che, decorsi i sessanta giorni dalla notifica o dall’immediata contestazione, il verbale già costituisce titolo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell’art. 203 cod. str., in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo sopra indicato pari alla metà del massimo della sanzione, avendo perso il trasgressore la possibilità del pagamento in misura ridotta. …”.

Giovanni Paris

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