La Procura della Repubblica di Rovigo ha emesso specifica direttiva indirizzata agli organi di polizia giudiziaria, affinché ci sia una puntuale osservanza delle norme di cui al Titolo V del c.p.p., e precisamente degli artt. 90, 90bis e 90bis 1, dettate dal legislatore nell’interesse di una puntuale conoscenza da parte della persona offesa dei suoi diritti e facoltà.
DIRETTIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVIGO DEL 14/02/24 N° 1
PERSONA OFFESA/SOGGETTO PASSIVO DEL REATO
Quando si parla di “persona offesa” si tratta del “soggetto passivo” del reato.
Ma chi e’ il “soggetto passivo” del reato?
Soggetto passivo del reato è la persona titolare del bene o interesse giuridico tutelato dalla norma penale e leso dal reato, il codice penale parla di “persona offesa”.
Soggetto passivo può essere una singola persona fisica o una persona giuridica, come lo Stato, o una pluralità di persone.
Esempi:
- nel reato di furto (art. 624 c.p.) soggetto passivo è il detentore della cosa rubata.
- nel reato, ora abrogato dal d.lgs 7/16, di sottrazione di cosa comune (art. 627 c.p.) soggetti passivi erano coloro che posseggono in comune la cosa.
- nel reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona (art 642 c.p.). soggetto passivo è la impresa assicuratrice
- nel reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) soggetto passivo è lo Stato.
Una delle classificazioni dei reati è quella che prevede i reati plurioffensivi che offendono contemporanemente piu’ soggetti e piu’ oggetti giuridici come ad esempio la calunnia (art 368 c.p.) che offende nello stesso tempo lo stato nel suo interesse alla regolare amministrazione della giustizia e la persona falsamente incolpata.
Giovanni Paris