VIOLAZIONE DI NORMA REGOLAMENTARE E ART. 650 C.P.: CASS. PEN., I, 20/12/23 N° 50825

LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA REGOLAMENTARE O DI UNA ORDINANZA INDIRIZZATA A UNA PLURALITA’ INDETERMINATA (GENERALITA’) DI SOGGETTI PUO’ INTEGRARE IL REATO PREVISTO DALL’ART. 650 C.P.?

linea-divisoria-immagine-animata-0218

LA NORMATIVA

Art. 650 c.p. “ Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

linea-divisoria-immagine-animata-0218

IL CASO

Un soggetto è stato penalmente condannato per il reato previsto dall’art. 650 c.p. per violazione a una norma del regolamento penitenziario.

linea-divisoria-immagine-animata-0218

LA SENTENZA

La risposta ci viene dalla sentenza della CASS. PEN., I, 20/12/23 N° 50825 che, al di là del motivo addotto con il ricorso, ha affermato la rilevabilità d’ufficio della effettiva sussistenza del fatto qualificato come reato punibile ai sensi dell’art. 650 cod. pen., e, rifacendosi alla costante giurisprudenza di legittimità ritiene “…che, per provvedimento dell’Autorità, ai sensi dell’art. 650 cod. pen., debba intendersi ogni atto con il quale l’Autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. La disposizione incriminatrice sanziona dunque, in via esclusiva, l’inosservanza di provvedimenti a carattere individuale o plurimo, ma non è applicabile alla inosservanza di regolamenti o ordinanze concernenti la generalità dei cittadini

…A presupposto del reato vi deve essere, infatti, un ordine specifico, impartito a uno o più soggetti determinati, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio costui, ovvero costoro, pongano in essere una certa condotta, ovvero si astengano da una certa condotta; ciò per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene ovvero di giustizia, sempre che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti un’autonoma sanzione. Non possiede le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650 cod. pen.) una disposizione a carattere regolamentare contenente una prescrizione dettata in via preventiva e indirizzata a una generalità di soggetti

Pertanto “…È evidente che le necessarie caratteristiche…non sono rinvenibili nel provvedimento per cui è intervenuta condanna, stante la natura generale dei precetti contenuti nel regolamento interno di un istituto penitenziario, i cui destinatari non sono determinabili a priori; né può dirsi che il regolamento carcerario sia diretto a disciplinare ex post vicende concrete, destinate a storico esaurimento…”.

Deriva di conseguenza che “…Dalla sua violazione non può discendere, allora, una responsabilità penale a norma dell’art. 650 cod. pen. …”.

Negli esatti termini si era espressa CASS. PEN., I, 25/10/22 N° 40185 per la quale “…L’integrazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen. implica… che l’inosservanza abbia ad oggetto «un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione». Si è allora detto che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650) una disposizione a carattere regolamentare e contenente una disposizione dettata in via preventiva ed indirizzata ad una generalità di soggetti...”.

Giovanni Paris

Lascia un commento