LIMITAZIONE LEGGE REGIONALE RESPONSABILITA’ IN SOLIDO EX ART. 6 L. 689/81 / OBBLIGO MOTIVAZIONE DI ORDINANZA INGIUNZIONE: CASS. CIV., II, 14/12/23 N° 35025

 

PUO’ UNA DISPOSIZIONE REGIONALE LIMITARE L’AMBITO DI OPERATIVITA’ DELL’ART. 6 DELLA L. 689/81 IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE?

L’ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA PER VIOLAZIONE COSTITUENTE ILLECITO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE MOTIVATA? E SE SI’, QUANTO DEVE ESSERE SPECIFICA E AMPIA TALE MOTIVAZIONE?

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LA NORMATIVA

Art. 6  L. 689/81 “Solidarietà”

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

OMISSIS”

Art. 18  L. 689/81 “Ordinanza-ingiunzione”

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

OMISSIS”

Art. 3  L. 241/90 “Motivazione del provvedimento”

“1.  Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

OMISSIS”

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IL CASO

Viene opposta da parte di soggetto proprietario di apparecchi da gioco l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la installazione di tali apparecchiature in violazione delle distanze previste dalla normativa regionale, deducendo la violazione dell’art. 6 della L. 689/81 e della normativa regionale che indica quale soggetto destinatario della sanzione il solo esercente, senza indicare altri soggetti.

Si deduce altresì la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 18 L. 689/81 per l’assenza di motivazione del provvedimento amministrativo, situazione quindi in contrasto con l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

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LA CASSAZIONE

Questioni affrontate da CASS. CIV, II, 14/12/23 N° 35025.

Sulla prima si risponde che nonostante la “…Legge Regionale preveda che il soggetto destinatario della sanzione sia l’esercente, non è…esclusa l’operatività dell’art. 6 della L. 689/91, quale norma generale secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Si tratta di un principio di applicazione generale nell’ambito degli illeciti amministrativi, avente la finalità di interesse pubblico alla deterrenza generale di colui che interagisce con il soggetto trasgressore…”,

difatti il soggetto proprietario delle apparecchiature fornite in noleggio e che le aveva installate in violazione della normativa regionale sulle distanze da alcuni luoghi protetti aveva consentito al trasgressore di perpetrare l’illecito sanzionato.

In merito alla seconda si afferma che “… L’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…”.

Si segnalano anche i seguenti conformi precedenti:

  • CASS. CIV., VI, 30/07/20 N° 16316 per la quale trova applicazione “…il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a termini del quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l’obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall’atto di contestazione (già noto alla società ricorrente), e comunque evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente…”,
  • CASS. CIV., II, 31/07/21 N° 21924  per la quale “…trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità…condiviso dal collegio, in forza del quale l’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall’atto di contestazione…”.

Giovanni Paris

 

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