ATTI OSCENI IN LUOGO ABITUALMENTE FREQUENTATO DA MINORI: CASS. PEN, III, 11/12/23 N° 49044

Atti osceni al parco davanti a due giovani 81enne denunciato | G. di Vicenza

QUALI SONO LE CONDIZIONI NECESSARIE PER IL CONFIGURARSI DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 527/2 C.P. DI ATTI OSCENI COMMESSI IN LUOGHI FREQUENTATI DA MINORI?

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LA NORMATIVA

Art. 527 c.p. “Atti osceni”

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. (fattispecie depenalizzata ai sensi dell’art. 2/1 lett. a) del D.Lgs. 8/16)

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309″.

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IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato previsto dall’art. 527/2 c.p. commesso in un parco pubblico.

Viene presentato ricorso in Cassazione contestando la circostanza che la condotta sia stata compiuta in luoghi o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. Si contesta la ricostruzione operata in relazione alle caratteristiche del parco ove si svolsero i fatti e alla conseguente, ritenuta qualifica dello specifico luogo delle condotte come spazio elettivamente e sistematicamente frequentato da minori. Si osserva che il requisito della vicinanza a luogo abitualmente frequentato da minori, sarebbe stato desunto solo dal fatto che il bagno ove si svolsero le condotte si trovasse in un giardino pubblico ovvero aperto indistintamente all’accesso e svago di chiunque. Mentre sarebbe stato necessario un quid pluris per la corretta individuazione del reato, quanto al requisito in esame. Si sarebbe travisata la struttura del parco ove erano i luoghi di svolgimento dei fatti, siccome il parco avrebbe una sua peculiare realtà, quale parco storico e non quale struttura principalmente destinata ai bambini, come lascerebbero intendere i giudici di merito.

Inoltre i fatti sarebbero avvenuti in bagni pubblici e non nei pressi di aree gioco destinate a bambini. Si aggiunge che vi sarebbe poi distinzione tra aree ludiche, con giochi per persone di qualsiasi età e aree destinate ai minori, per cui nel caso di specie si sarebbe dovuta rilevare e dimostrare l’evidenza statistica della presenza, ivi, di minori, oltre che anche presso i bagni.

Peraltro, l’area per minori in questione sarebbe distante circa 100 metri dai bagni ove avvennero i fatti. Senza alcuna stretta collocazione e visibilità reciproca. Nè conforterebbe la tesi dei giudici il riferimento alla stagione estiva in cui avvennero i fatti.

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LA SENTENZA

Le caratteristiche dei luoghi e le condizioni per il configurarsi della fattispecie in esame sono ben espresse da CASS. PEN, III, 11/12/23 N° 49044 osservando che è stato “…rinvenuto il requisito dello svolgimento delle condotte…”nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori” attraverso il dato della presenza di tre diverse aree giochi, all’interno di un parco pubblico…come tali da definirsi aree deputate al divertimento anche di soggetti minori, collocate in stretta adiacenza “agli unici bagni pubblici in cui si verificarono i fatti”, siccome separate “da poche decine di metri”. Con l’ulteriore conseguenza della ricorrenza di una significativa probabilità della presenza di minori in quei luoghi, vieppiù d’estate, epoca dei fatti, svoltisi in orari mattutini…”

La motivazione della sentenza appellata “…valorizza la destinazione di uso di aree gioco, certamente a forte connotazione di minori siccome funzionali allo svago, la immediata vicinanza delle stesse ai luoghi delle condotte, tale essendo la distanza di poche decine di metri, con ulteriori, significative notazioni, quali lo svolgimento dalla vicenda nella stagione estiva e di mattina, quali dati rafforzanti il requisito della immediata vicinanza dei predetti bagni a luoghi abitualmente frequentati da minori. …”.

Si rileva che “...la norma incriminatrice solo richiede che, in concreto, l’atto osceno si svolga “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, cosicchè è ben possibile che la zona interessata dalla disposizione possa essere frequentata da minori solo in alcuni periodi dell’anno, purchè secondo una consolidata stabilità temporale, imposta dal riferimento alla presenza, “abituale”, dei minori medesimi. Termine, quest’ultimo, che impone come tale, tanto riguardo a quei luoghi destinati ai minori strutturalmente (es. scuole) quanto riguardo a quelli a ciò destinati in via di elezione (come può essere il caso di specie), la sussistenza di un punto di incontro nel quale i minori assiduamente si recano, ivi trattenendosi reiteratamente per un lasso di tempo non breve. In altri termini, è la frequentazione abituale che rende un determinato luogo sensibile al raggio della fattispecie incriminatrice (che non costituisce più come in passato una circostanza aggravante), con la quale il legislatore ha tipizzato…un evento di pericolo che deve conseguire alla consumazione della condotta tipica negli ambienti specificamente descritti dall’art. 527 c.p. …”.

In precedenti arresti giurisprudenziali “…si è precisato che i luoghi di cui all’art. 527 c.p., comma 2, sono prima di tutto quelli specificamente destinati alla frequentazione dei minori, cioè i luoghi immediatamente riconoscibili come tali e dove i minori assiduamente si recano, tra cui rientrano non solo, a titolo esemplificativo, gli asili, le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, ma anche i luoghi prossimi agli edifici scolastici, gli impianti sportivi, gli oratori, le ludoteche e simili, nonchè, per quanto qui di immediato interesse, “i recinti ricreativi all’interno dei parchi”, quali quelli qui direttamente in esame. E inoltre…proprio l’uso differenziato degli avverbi “abitualmente” e “prevalentemente”, riscontrabili in diverse disposizioni penali concernenti la tutela dei minori, rende chiaro come non occorra che il luogo sia in massima parte frequentato da minori, quanto che un determinato luogo sia da questi ultimi abitualmente frequentato…”.

In merito alla sussistenza del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice che agli atti osceni assistano minori, esso è stato evidenziato “…oltre che attraverso la ricostruzione del contesto logistico e di frequentazione sopra sintetizzato, anche attraverso il dato, aggiuntivo rispetto a quello, già di per sè rilevante, della immediata vicinanza delle aree gioco abitualmente frequentate da minori, della unicità dei bagni ove si svolsero i fatti, cosicchè la loro esclusiva funzionalità, in quel contesto logistico, ad esigenze vitali essenziali non può che consolidare ulteriormente il pericolo in esame. …”.

Concludendo:

“…per integrare il reato di atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell’art. 527 c.p., comma 2, non si richiede l’effettiva presenza di due o più minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori…”,

“…ciò che rileva, ai fini in questione, non è mai di per sè il dato formale di destinazione della area esaminata, quanto il suo concreto utilizzo, specificato e valorizzato in termini di abituale presenza dei minori. Ciò in quanto, nel quadro di un ragionamento formulabile anche a-contrario, pure un’area o struttura astrattamente finalizzata all’uso stabile da parte di minori (es. un edificio destinato urbanisticamente e amministrativamente a scuola), potrebbe non risultare più utilizzata in concreto in tal senso (es. perchè definitivamente chiuso e abbandonato), così che lo svolgimento, ivi, di atti osceni, non sarebbe riconducibile alla fattispecie in esame…”.

Giovanni Paris

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