ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, AVVIO PROCEDIMENTO, TEMPO DI ADOZIONE: CONSIGLIO DI STATO, vI, 04/05/23 N° 4537

LA EMISSIONE DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER ABUSO EDILIZIO:

  1. DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 7 L. 241/90?
  2. PUO’ ESSERE ADOTTATA DOPO UN PERIODO DI TEMPO ASSAI CONSIDEREVOLE DALLA REALIZZAZIONE DELL’ABUSO?

La sentenza del CONSIGLIO DI STATO, VI, 04/05/23, n° 4537 affronta tali questioni.

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AVVIO DEL PROCEDIMENTO: RISPOSTA NEGATIVA

Il supremo consesso si richiama alla giurisprudenza prevalente, la quale “…ritiene che gli atti di repressione degli abusi edilizi, come l’ordinanza di demolizione, hanno natura di atto vincolato, pertanto non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per l’amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo…”.

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ADOZIONE ORDINANZA DOPO MOLTO TEMPO: RISPOSTA POSITIVA

Viene ribadito che “…l’ordine di demolizione è un atto vincolato, per la cui adozione è necessaria solamente la verifica dell’abusività, non essendo richiesta una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso… L’Amministrazione, infatti, una volta verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, ha il dovere di adottare tale sanzioni, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal Legislatore…per la legittimità dell’ordine di demolizione è sufficiente l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.

Inoltre, il decorso del tempo non comporta per l’Amministrazione una motivazione ‘rinforzata’ della ingiunzione di demolizione, il quale non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito edilizio attraverso l’adozione della misura repressiva prescritta, dovendo escludersi che l’ordinanza di demolizione, sebbene adottata dopo un periodo di tempo assai considerevole dalla realizzazione dell’abuso, debba essere motivata anche sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Nel caso di tardiva emanazione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio del relativo potere/dovere non determina, in alcun modo, la trasformazione di ciò che è illegittimo in legittimo: tale inerzia – di cui non si può certo dolere l’interessato che continua ad utilizzare un bene che non deve essere realizzato e che doveva essere rimosso – non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso…”.

Viene altresì ricordato come “…l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una attività volontaria del responsabile contra legem, quindi non tollerabile. …”.

Giovanni Paris

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