Abbiamo ricevuto il seguente quesito:
LE CASE DI RIPOSO E LE CASE DI CURA HANNO L’OBBLIGO DEL RISPETTO DELL’ ART. 109 T.U.L.P.S., DI DARE ALLOGGIO SOLO A PERSONE MUNITE DI DOCUMENTO IDENTITA’/RICONOSCIMENTO E DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA DELLE GENERALITA’ DEGLI ALLOGGIATI?
Il caso riveste carattere di particolarità per la tipologia delle attività sottoposte a controllo, va approfondito comunque per il diverso trattamento riservato dalla normativa vigente.
Risposta: l’art. 109 T.U.L.P.S. si applica alla case di riposo, ma non alle case di cura.
Si riporta il contenuto dell’art. 109 T.U.L.P.S., il quale dispone che:
“1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”.
Si deve altresì tenere conto che per le case si cura specificamente l’art. 193 Reg. Esec. T.U.L.P.S. prevede quanto segue:
“La disposizione dell’art. 109 della legge circa l’obbligo della esibizione della carta d’identità non si applica alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all’autorità di pubblica sicurezza delle persone ricoverate.
S’intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.”.
Il decreto del Ministro dell’Interno indicato nell’art. 109/3 T.U.L.P.S. è il D.M. 7-1-2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.” , il quale, nell’allegato tecnico, di fatto però procede ad una equiparazione delle due tipologie di strutture in ordine alla modalità di trasmissione, limitandosi ad escludere le case di cura solo dal rilievo dei dati dei documenti di identità.
Si leggano anche le F.A.Q. della Questura di Novara sul SISTEMA INFORMATICO “ALLOGGIATI WEB” che fornisce utili indicazioni sull’applicazione della normativa vigente e che risponde anche al quesito proposto.
Si rammenta che la violazione all’art. 109 T.U.L.P.S costituisce reato, come confermato dalla recente Cass. Pen., III, 01/03/22, 7128 (scarica e leggi), la quale ricostruisce egregiamente le vicende normative che hanno avuto ad oggetto la disposizione in trattazione, la cui violazione per un lasso di tempo è stata sanzionata come illecito amministrativo, ricordando come la Corte si era già pronunciata “…affermando che l’obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all’art. 17 del TULPS, avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del d.l. n. 97 del 1995…”
Giovanni Paris