DIVIETO DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL A MINORI

 
 
L. 30-3-2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
 

Art. 14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori.

“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra (parole inserite dall’art. 12/2 D.L. 14/17) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.”

Si segnala il pronunciamento della Cass. civ., sez. II, ord. 0407/22, n° 21076 (scarica e leggi),  per il quale il comportamento vietato e sanzionabile, anche quando la norma citava la sola vendita, comprendeva anche la cessione per il consumo sul posto, cioè la somministrazione, la quale costituisce pur sempre una attività di vendita: “…Il riferimento letterale alla vendita, contenuto nella disposizione, non può intendersi nel senso di escludere l’applicazione della sanzione nel caso di consumo all’interno del locale: anche tale consumo implica pur sempre – ai fini della sussistenza dell’illecito – la cessione degli alcolici a favore di soggetti minori di età…”.

Giovanni Paris

 

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